Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 30 bis
2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.
4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.
5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.
6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti pił in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 10/2020