Art. 24
(Efficienza del sistema bibliotecario)
1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano forme di condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e realizzano in collaborazione attivitą di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.
2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte di un sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della propria attivitą per il rilevamento statistico regionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b) e c).
3. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 26.