Art. 30 bis
(Modifiche dell'assetto organizzativo dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale)
1. I finanziamenti annui concessi a favore dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e 30, sono fatti salvi anche nel caso di modifiche dell'assetto organizzativo dei soggetti beneficiari, a condizione che dette modifiche non facciano venire meno i requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalitą di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalitą per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalitą per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della
legge regionale 23/2016).
2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.
3. II Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del
decreto del Presidente della Regione 236/2016, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate.
4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.
5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.
6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti pił in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del
decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 10/2020