Art. 12.2
(Denominazione e marchio)
1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.
2. Gli Ecomusei comunicano alla Regione la denominazione e il marchio. Tale marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo, che lo tutela nelle forme consentite.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.