Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 8
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l'articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilitą, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
f) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino), sostitutivo dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000.