Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 5
 (Riconoscimento delle strade esistenti)
1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21/2000 sono riconosciuti quali "Strade del Vino e dei Sapori" ai sensi della presente legge a far data dall'entrata in vigore della stessa; tali percorsi conservano la loro denominazione e il loro riconoscimento adeguandosi, dove necessario, alle disposizioni della presente legge, ferma restando la possibilitą di venir integrati da nuovi itinerari o prodotti.