Art. 6
(Degustazione di prodotti tipici)
1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell'
articolo 4, comma 8 bis, del decreto legislativo 228/2001 , può essere esercitata dalle aziende agricole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" di cui alla presente legge previa presentazione al Comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove prevista, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.
2. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori".
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017