Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 4
 (Denominazione e segnaletica delle strade)
2. Gli itinerari o i percorsi denominati "Strada del Vino e dei Sapori" sono segnalati e pubblicizzati con apposita cartellonistica secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e conformemente agli standard in uso nell'ambito dell'Unione europea, tenendo conto delle previsioni legislative nazionali e regionali in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.