Ciascuna "
Strada del Vino e dei Sapori", realizzata e riconosciuta con le modalità e in attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, ottiene una denominazione che può essere modificata con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), anche in seguito all'integrazione con altre "
Strade del Vino e dei Sapori" già riconosciute o all'implementazione dei percorsi, degli itinerari e delle produzioni da cui è interessata ovvero come conseguenza di un'aggregazione con altri itinerari o percorsi limitrofi al territorio regionale lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche, esercizi di ristorazione, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 21/2002, nonché beni di interesse ambientale e culturale.