1. Ai sensi della presente legge sono definite "Strada del Vino e dei Sapori" gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché beni di interesse ambientale, museale e culturale, che possono concorrere congiuntamente o singolarmente a costituire un'offerta turistica integrata del territorio regionale.
2. Per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.