Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Definizioni)
2. Per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
3.
Per produzioni agroalimentari tradizionali si intendono quelle riferite ai prodotti individuati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>).