Legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 9
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
2. Per le finalità previste dal comma 32 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9, comma 36, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), nei limiti delle risorse allocate sul capitolo di cui al comma 4, con riferimento alle domande ammissibili a contributo per le quali non è stato possibile concedere gli incentivi per insufficienza di risorse.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8560 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro>>.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota delle risorse di cui all'articolo 2, comma 9, della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna) che, all'esito della relativa rendicontazione, dovesse risultare non essere stata utilizzata da una o più delle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), alla compartecipazione alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2014 in relazione alle domande, presentate alle altre Casse Edili, rimaste inevase per insufficienza di risorse.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di domande, presentate a ciascuna di esse, rimaste inevase.
7. La Cassa Edile presenta entro il 31 marzo 2016 alla Direzione centrale competente la richiesta di assegnazione delle risorse di cui al comma 5 con l'indicazione del numero di domande rimaste inevase.
9. Le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di minori in situazione di disagio familiare, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.
10. Ai fini dell'avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 9 devono chiedere il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio, secondo le procedure stabilite con il regolamento di cui al comma 9.
11. Gli atti autorizzativi di cui al comma 10 sono rilasciati dalla Regione, previa verifica del possesso degli specifici requisiti, criteri ed evidenze minimi e organizzativi stabiliti con il regolamento di cui al comma 9.
12. Il termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), prorogato dal Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 29, comma 2, ultimo periodo della medesima legge regionale 20/2005, può essere ulteriormente prorogato con la stessa modalità per un periodo non superiore a due anni.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fhocus - Consorzio for home care united services - ricerca e sviluppo di Trieste un contributo straordinario di 60.000 euro per l'anno 2015 a sostegno delle spese sostenute nel 2014 per l'attività di assistenza domiciliare specializzata a favore di persone non autosufficienti.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un elenco di dettaglio delle spese sostenute e di una relazione illustrativa delle attività effettuate nell'anno 2014, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4687 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo straordinario a Fhocus - Consorzio for home care united services - ricerca e sviluppo di Trieste a sostegno delle spese sostenute nel 2014 per l'attività di assistenza domiciliare specializzata a favore di persone non autosufficienti>>.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo un contributo straordinario di 171.000 euro per le attività istituzionali a favore delle persone disabili.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 171.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4686 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo per le attività istituzionali a favore delle persone disabili>>.
19.
L'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è abrogato.

20. Per le nascite o adozioni di minori avvenute nell'anno 2014, ai genitori in possesso, alla data di nascita o di adozione, dei requisiti di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 e aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare pari o inferiore a 15.000 euro, è concesso un assegno una tantum di importo pari a 600 euro per ciascun figlio.
22. Il riparto ai Comuni delle risorse necessarie per la copertura dei costi relativi alla concessione dell'assegno una tantum di cui al comma 20 è effettuato tenuto conto dei dati inseriti dai Comuni stessi entro la data stabilita con decreto del Direttore dell'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale.
24. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 1.750.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4521 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Assegno una tantum per nascite e adozioni di minori avvenute nell'anno 2014>>.
25. Al fine di potenziare una rete qualificata di strutture dedicate ai servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro della Società cooperativa sociale Magikabula a r.l. di Trieste nel contributo già concesso alla Società cooperativa sociale Albero Azzurro a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, con decreto 640/ISTR, del 16 aprile 2013, come modificato dal decreto PMT/793/ES/ASI, del 3 marzo 2014, per la realizzazione di un asilo nido in piazza Carlo Alberto n. 11 a Trieste.
26. La Società cooperativa sociale Magikabula a r.l. presenta al Servizio competente in materia di investimenti su strutture della prima infanzia la richiesta di subentro alla Società cooperativa sociale Albero Azzurro a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), per la concessione e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario. Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori. La rendicontazione delle spese per l'intervento è predisposta dalla Società cooperativa subentrante per tutte le spese anche già sostenute.
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.