Legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 7
1. Al fine di garantire l'omogeneità sull'intero territorio regionale degli interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madrelingua agli appartenenti alla minoranza slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Josip Pangerc" di San Dorligo della Valle- Dolina (Trieste).
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di un preventivo di spesa. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4.800 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5496 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Josip Pangerc" di San Dorligo della Valle- Dolina (Trieste) per interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura agli appartenenti alla minoranza slovena".
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Liceo scientifico statale con lingua di insegnamento slovena "France Preseren" di Trieste per le spese da sostenere per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole).
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo non può essere superiore al 90 per cento del relativo preventivo di spesa e può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo di Paluzza (Udine) per le spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nell'anno scolastico 2014/2015.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 8.500 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5498 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto comprensivo di Paluzza (Udine) per le spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nell'anno scolastico 2014/2015".
11. Ad integrazione di quanto previsto nel programma specifico 9/15: Catalogo regionale dell'offerta orientativa del documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015", del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, approvato con delibera della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, viene concesso un contributo annuo per il triennio 2015-2017 per la realizzazione di azioni di orientamento educativo rivolte a giovani di età inferiore a 15 anni finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere e di sostenere la loro transizione tra i cicli di studio.
12. Il soggetto attuatore del programma specifico di cui al comma 11 è individuato tramite apposito avviso emanato dalla Direzione competente in materia di orientamento scolastico, il quale provvede a definire le modalità per la richiesta del contributo, nonché per l'attivazione, la gestione e la rendicontazione finanziaria dei percorsi formativi e delle relative azioni di sistema del biennio 2015-2017.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore del programma specifico 9/15: Catalogo regionale dell'offerta orientativa del documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015", del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, per la realizzazione di azioni di orientamento educativo rivolte a giovani di età inferiore a 15 anni".
14. L'Amministrazione regionale concorre con proprie assegnazioni finanziarie, in regime di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), alla realizzazione di percorsi di istruzione tecnica superiore da parte delle fondazioni costituite in Friuli Venezia Giulia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo anche in altri territori italiani non regionali.
15. I percorsi di cui al comma 14 devono essere di interesse regionale in quanto finalizzati a promuovere lo sviluppo del territorio regionale ovvero essere, per vicinanza, di facile accesso per i cittadini del Friuli Venezia Giulia.
16. Il contributo è concesso nella misura massima di 50.000 euro a ciascuna fondazione di cui al comma 14 per i percorsi avviati in territori non regionali nell'anno scolastico di riferimento.
17. In caso di domande ammissibili corrispondenti a un ammontare complessivo superiore alle risorse disponibili, il contributo viene proporzionalmente ridotto a ciascuna fondazione.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata entro il 31 ottobre al Servizio competente in materia di istruzione tecnica superiore, corredata di un preventivo di spesa riferito alla spesa complessiva dei percorsi di cui al comma 14. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
19. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 2131 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di percorsi di istruzione tecnica superiore avviati in territori non regionali da parte delle fondazioni costituite in Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008".
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per le spese da sostenere per l'allestimento di un laboratorio attrezzato che simuli lo scafo di una nave, denominato MON BLOCK, da destinare alla formazione di saldatori, tubisti e eventuali altre figure professionali di settore. L'utilizzo dell'aula è riservato in via prioritaria ai soggetti che erogano attività formative finanziate dall'Amministrazione regionale, con addebito dei soli costi di gestione e concorre a far parte dei laboratori del futuro polo tecnico professionale dell'economia del mare previsto con la deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2013, n. 1710 (Piano territoriale triennale concernente gli istituti tecnici superiori (i.t.s.) il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (i.f.t.s.) e i poli tecnico professionali in Friuli Venezia Giulia - approvazione).
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione professionale, corredata del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Il contributo di cui al comma 20 è concesso in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
23. I beni acquisiti o realizzati col contributo di cui al comma 20 sono vincolati alla loro destinazione per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di completamento dell'allestimento dell'aula di lavoro di cui al medesimo comma 20.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.2.5064 e del capitolo 3610 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per l'allestimento di un laboratorio attrezzato denominato MON BLOCK da destinare ad attività di formazione".
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori), a copertura anche di oneri finanziari quale partecipazione al co finanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per un intervento di manutenzione straordinaria volto all'adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica della casa dello studente di viale Ungheria, Udine. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione all'eventuale mutuo.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5001 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori), quale partecipazione al cofinanziamento statale per un intervento di manutenzione straordinaria volto all'adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica della casa dello studente di viale Ungheria, Udine". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2034 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) regionale un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e per la celebrazione dell'anniversario della liberazione.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 5950 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario all'ANPI regionale per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della costituzione e per la celebrazione dell'anniversario della liberazione".
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto n. 8205/LAVFOR.ISTR/2013 del 9 dicembre 2013, per il sostegno al servizio erogato dalla sezione sperimentale denominata "Sezione Primavera", aggregata alla scuola dell'infanzia paritaria "Maria Bambina" di Cordenons, nell'anno scolastico 2013/2014, individuando quale beneficiario e percettore del contributo la Scuola materna parrocchiale "Maria Bambina" (codice fiscale 00216740936), ente gestore della predetta scuola dell'infanzia paritaria. Sono fatte salve tutte le altre condizioni previste nel decreto di concessione del contributo n. 8205/LAVFOR.ISTR/2013 del 9 dicembre 2013.
33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 25 da art. 2, comma 9, lettera g), L. R. 33/2015
2 Con riferimento ai commi 25 e 26 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".