Legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 5
 (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
3.
Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 6, 6 bis e 6 ter, della legge regionale 3/2014, come, rispettivamente, sostituito dal comma 1 e inseriti dal comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3788 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per la convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno per le procedure correlate alle operazioni di dragaggio nella laguna di Marano-Grado e agli interventi infrastrutturali del Patto Territoriale della Bassa friulana".

4.
Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2014 è aggiunto il seguente:
<<11 bis. Al fine di consentire il perseguimento del riequilibrio economico finanziario del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno e di proseguire nell'opera di potenziamento infrastrutturale di Porto Nogaro, l'Amministrazione regionale, su motivata richiesta da presentare da parte del Consorzio medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), corredata di una delibera ricognitiva di tutti i piani di investimento infrastrutturale non ancora ultimati e di un cronoprogramma delle iniziative da realizzare, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sulla legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), ancora disponibili e non rendicontate.>>.

5. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico regionale assunta dall'Aeroporto di Ronchi dei Legionari e della necessità di garantire gli investimenti connessi all'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla concessione quarantennale, nonché di rafforzare patrimonialmente la società di gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 1302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Ricapitalizzazione Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa".
9.
Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 12/2010, come sostituito dal comma 8, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 3606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Trasferimenti a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per attuare e potenziare attività di promozione del territorio regionale che diano visibilità all'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia>>.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università di Udine un finanziamento per la realizzazione del progetto denominato SUPREME, previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il coordinamento delle azioni comuni connesse ai vincoli e alle attività militari presenti nel territorio della regione di data 19 giugno 2014.
11. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Il contributo viene erogato per il 50 per cento contestualmente alla sua concessione, e la restante parte con il decreto di rendicontazione del contributo stesso. Il finanziamento complessivamente erogato non potrà superare il 50 per cento dell'intero importo sostenuto e rendicontato per il progetto. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 4.8.2.1086 e del capitolo 5013 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Università di Udine per la realizzazione del progetto denominato SUPREME, previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
15. Il contributo al Comune di Chions, inserito nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2014, n. 2023 (Opcm 3907/2010 - opcm 4007/2012 - interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. Rettifica dgr 1630/2014), è confermato anche con riferimento a un immobile diverso purché in possesso di pari requisiti o di maggiore gravità sismica rispetto all'immobile originario.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 16/2016
2 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 16/2016
3 Comma 13 abrogato da art. 5, comma 57, lettera c), L. R. 13/2022
4 Comma 14 abrogato da art. 5, comma 57, lettera c), L. R. 13/2022