Legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 3
 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. All'articolo 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
2.
L'articolo 88 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 88
 (Contratto)
1. Fermi restando i principi che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei relativi limiti assunzionali stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, con riferimento all'articolo 87, comma 1, al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale è destinato a essere impiegato, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini o del settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dell'attività edile la manutenzione e il ripristino degli immobili di proprietà regionale, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.
3. Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, vivaistiche e floro vivaistiche, di sperimentazione in agricoltura, di miglioramento delle aree verdi e forestali, di tagli colturali e sanitari, di utilizzazioni forestali, d'imboschimento e di rimboschimento, di miglioramento dei boschi e attività connesse, i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo, di manutenzione della viabilità forestale e di servizio, i lavori di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 87 e dall'articolo 88 della legge regionale 9/2007, come, rispettivamente, modificato dal comma 1 e sostituito dal comma 2, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento ai capitoli 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2969 e 2970 e sull'unità di bilancio 10.1.1.1163 con riferimento al capitolo 2958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. All'articolo 89 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 89 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 4, lettere b) e c), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 2965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
6. Al fine di sostenere l'attività del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CESFAM) di cui all'articolo 5, comma 112, della legge regionale 26 aprile 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire macchine per l'utilizzazione boschiva, strumentazioni e attrezzature per l'attività istituzionale del Centro medesimo.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 3111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisto di macchine, strumentazioni e attrezzature per l'attività del CESFAM".
8. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l'elaborazione di mappe di comunità, nell'ambito degli impegni di pianificazione paesaggistica partecipata di cui all'accordo previsto dall'articolo 57, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), alle Comunità montane, nella misura massima di 50.000 euro ciascuna, e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano í predetti impegni in collaborazione con altri Comuni, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.>>;

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27/2014, come sostituito dal comma 8, lettera a), e all'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 8, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1047 e al capitolo 2119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta sul medesimo capitolo con la tabella C approvata con il comma 65.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V, della parte IV del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.
12. I contributi sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.
13. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
15. In sede di prima applicazione, le domande di cui al comma 14 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13.
16. I contributi sono erogati, secondo le modalità fissate nel regolamento di cui al comma 13 sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
17. Il contributo di cui al comma 10 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
18. Qualora i Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 10, provvedono al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Versamento da parte dei Comuni delle somme recuperate per la bonifica dei siti inquinati".
19. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2319 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni per provvedere (in via sostitutiva) agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata".
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo per provvedere, ai sensi dell'articolo 25, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti), all'asporto, anche parziale, e allo smaltimento del percolato della discarica denominata "Ecoenergy".
21. La domanda di contributo, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
24. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
25. Qualora il Comune di Pozzuolo del Friuli recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per la finalità di cui al comma 20 provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
26. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2323 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Pozzuolo del Friuli per l'asporto e lo smaltimento del percolato della discarica denominata "Ecoenergy"".
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.
28. Il contributo di cui al comma 27 è concesso nei limiti dell'80 per cento dell'importo complessivo dell'intervento e comunque fino a un massimo di 100.000 euro.
29. I contributi sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.
30. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 27, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
32. In sede di prima applicazione, le domande di cui al comma 31 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30.
33. Il contributo di cui al comma 27 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
34. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2324 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale".
36. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Il contributo di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
39. Qualora il Comune di Pozzuolo del Friuli recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per la finalità di cui al comma 35, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
40. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2322 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi al Comune di Pozzuolo del Friuli per provvedere alla realizzazione delle attività di chiusura della discarica denominata "Soceco"".
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giorgio di Nogaro un contributo per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006, alla realizzazione del progetto di bonifica dell'area industriale ex Concerie Cogolo, Cod. SIQUI UD/BSI/48, come identificata nel sistema informativo regionale dei siti inquinati (SIQUI).
42. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. Il contributo di cui al comma 41 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
45. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 41, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
46. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi al Comune di San Giorgio di Nogaro per provvedere alla realizzazione del progetto di bonifica dell'area industriale ex Concerie Cogolo".
50. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla crisi finanziaria e le priorità di intervento sul territorio, è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia agli Enti pubblici, al fine di consentirne l'utilizzo per la realizzazione di opere pubbliche considerate prioritarie per l'Amministrazione regionale, purché inerenti le competenze della medesima Direzione centrale, qualora gli interventi originariamente individuati non corrispondano più alle esigenze espresse dai beneficiari, a condizione che i lavori oggetto dei finanziamenti originari non siano stati iniziati.
52. L'ente beneficiario nel segnalare le nuove esigenze indica le quote di contributo che intende utilizzare per le nuove opere proposte, nel limite degli importi dei contributi già concessi dei quali richiede un diverso utilizzo ai sensi del comma 50.
53. La Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, valutata la corrispondenza delle segnalazioni ricevute rispetto alle priorità di intervento dell'Amministrazione regionale, provvede a definire la nuova destinazione dei finanziamenti sulla base delle richieste e delle nuove opere proposte dai beneficiari, individuando i servizi competenti alla gestione dei relativi procedimenti contributivi.
56.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), dopo la parola <<competente>> sono inserite le seguenti: <<nel caso di variazione dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente>>.

58. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro dell'Educandato statale collegio Uccellis di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964, del 13 settembre 2013, finalizzato alla "Manutenzione straordinaria dell'Educandato Uccellis per realizzazione nuove cucine e conseguimento del CPI 3^ intervento".
59. Per le finalità di cui al comma 57 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 57.
60. L'Educandato statale collegio Uccellis di Udine presenta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, la domanda di subentro. Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.
61. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/5139/UES/UNI, del 21 novembre 2014, e finalizzato alla "Ristrutturazione ex Tribunale per realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine".
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 61.
63. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, la domanda di subentro. Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.
64. Gli oneri derivanti dal disposto dei commi 59 e 62 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.1.1177 e al capitolo 11545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta sul medesimo capitolo con la tabella A1 approvata con l'articolo 1, comma 4.
65. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 25/2015
2 Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 9, lettera e), L. R. 33/2015
3 Lettera c bis) del comma 11 aggiunta da art. 4, comma 19, L. R. 31/2017
4 Lettera c ter) del comma 11 aggiunta da art. 4, comma 19, L. R. 31/2017
5 Parole aggiunte al comma 48 da art. 4, comma 20, L. R. 31/2017
6 Parole sostituite al comma 11 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2018
7 Lettera 0a) del comma 11 aggiunta da art. 4, comma 5, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 10 bis aggiunto da art. 5, comma 9, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
9 Lettera c quater) del comma 11 aggiunta da art. 5, comma 9, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10 Parole sostituite alla lettera a) del comma 10 bis da art. 4, comma 9, L. R. 13/2021