Legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), trova applicazione anche per l'anno 2015. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole <<imposta di soggiorno>> sono aggiunte le seguenti: <<, salvo quanto previsto al comma 3>>.

6. Nel caso previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e ai sensi di quanto dispone l'articolo 14, commi 31 e 32, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), poiché l'ente locale applica una contabilità di tipo economico, il bilancio di previsione dell'Unione, per l'esercizio 2015, è redatto esclusivamente secondo gli schemi previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.