Legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 12
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
4. L'elenco delle voci oggetto di contenimento può essere integrato con la deliberazione di cui al comma 3 al fine di recepire eventuali modifiche intervenute nella pertinente disciplina nazionale.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 11/2001, come inserito dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 499 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 6.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede con le entrate previste con la Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 6, sull'unità di bilancio 2.1.36 e sul capitolo 1055 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
10. Alla legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 2 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014; in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Il regolamento medesimo definisce, altresì, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 90/2014, i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.>>;

11. La disciplina di riforma dei compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 90/2014 si applica ai compensi erogati dopo l'entrata in vigore della legge 114/2014; detti compensi sono erogati secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come sostituito dalla lettera c) del comma 10, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Dopo il secondo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è introdotto il seguente: <<L'incarico di direttore di staff può essere conferito, esclusivamente qualora correlato allo svolgimento dell'attività di patrocinio e consulenza legale, anche presso un servizio o struttura equiparata a servizio.>>.
14. In relazione al comma 13, in caso di varianti in corso d'opera, si applica la disciplina vigente al momento dell'approvazione del progetto di variante.
15.
A seguito della soppressione delle tariffe professionali effettuata dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, come successivamente modificato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, ai fini della determinazione del valore a base di gara di un atto di pianificazione:

c) per le attività di pianificazione il cui incarico è stato attribuito dal 21 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), con particolare riferimento all'allegato n. 1.
16. L'applicazione dei parametri di cui al comma 15 non può comportare per l'Amministrazione regionale oneri superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle tariffe professionali di cui alla normativa previgente.
17. In relazione al comma 15, per le attività di pianificazione comunque approvate entro il 31 dicembre 2014, il riconoscimento dell'incentivo è possibile solo se la redazione degli atti di pianificazione risulti strettamente e direttamente connessa alla progettazione di opere pubbliche.
18. Ai sensi dell'articolo 11, comma 18, legge regionale 27/2014, a decorrere dall'1 gennaio 2015 non è riconosciuto alcun incentivo per la redazione di atti di pianificazione.
22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 31/2017
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 31/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 45/2017
4 Lettera e) del comma 3 abrogata da art. 12, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 82, comma 1, L. R. 6/2019
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 13/2020