Legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 11
 (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), è abrogata.

2.
Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è aggiunta la seguente:

3.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunta la seguente:

4. Per le finalità previste dalla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 28/2007, come introdotta dal comma 2, e dalla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 19/2013, come introdotta dal comma 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. Nell'ambito delle attività connesse alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, finalizzate al contenimento della finanza pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni scientifiche in ambito universitario, mediante la stipula di uno o più accordi, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), concernenti la trattazione di tematiche di comune interesse, con particolare riferimento alla definizione di indicatori di performance atti a rappresentare le risultanze contabili delle singole società e a garantire la valutazione del grado di necessità della persistenza operativa ovvero il grado di sovrapposizione e duplicazione di attività e funzioni svolte, rispetto ad altre società, a fronte delle esigenze di sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.
6. Nell'ambito delle attività connesse alla più compiuta definizione del perimetro entro il quale la Regione può introdurre regimi fiscali di vantaggio a favore della ricerca, delle imprese e dei cittadini, a supporto dello sviluppo economico e sociale del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni scientifiche in ambito universitario, mediante la stipula di accordi, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, concernenti la trattazione di tematiche di comune interesse, con particolare riferimento al sistema di aliquote, esenzioni, detrazioni, deduzioni, incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici, anche alla luce della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, qualora gli interventi riguardino le imprese.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema degli accordi di cui ai commi 5 e 6.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per accordi in ambito universitario per attività connesse alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione>>.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 950 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per accordi in ambito universitario per attività connesse alla più compiuta definizione del perimetro entro il quale la Regione può introdurre regimi fiscali di vantaggio a favore della ricerca, delle imprese e dei cittadini, a supporto dello sviluppo economico e sociale del territorio>>.
10. Al fine di favorire l'ultimazione delle istruttorie relative ai contributi POR FESR 2007-2013, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere i compensi anche connessi agli obblighi già assunti e relativi alle attività di collaborazione coordinata e continuativa riferite all'esercizio finanziario in corso.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede con le risorse stanziate a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 725 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione <<Spese per l'analisi di bilanci di enti pubblici economici, per consulenze tecniche specialistiche volte a valutare la migliore tutela del credito e per consulenze specialistiche tecnico-amministrative relative a problematiche di sviluppo territoriale>>.
14. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, e ciò nella misura di 6.783.819,49 euro.
15. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009 è autorizzato a rimettere alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013 il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, e ciò nella misura di 6.783.819,48 euro.
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Note:
1 Parole soppresse al comma 12 da art. 2, comma 69, L. R. 14/2016
2 Parole aggiunte al comma 12 da art. 2, comma 69, L. R. 14/2016