Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 50

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole <<le società partecipate con capitale prevalente della Regione e>> sono sostituite dalle seguenti: <<le società partecipate con capitale prevalente della Regione o degli enti regionali, nonché>>.

Art. 51

(Integrazione della disciplina inerente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)

1. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione dei beni mobili e immobili, dei vincoli territoriali e dei vincoli per specifiche attività, soggettivi e oggettivi, la rideterminazione del contributo prevista dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, si applica anche in caso di violazione dei vincoli medesimi imposti con leggi e regolamenti regionali sorti a carico delle imprese beneficiarie di contributi in conto capitale prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3/2015.

Art. 52

(Modifiche alla legge regionale 19/2012)

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche ->> sono soppresse;

b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili ->> sono soppresse;

c) alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt>> sono soppresse;

d) i commi 6 e 7 dell'articolo 37 sono abrogati;

e) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro anni>>;

2) le parole <<con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6>> sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 43 sono abrogati;

g) al comma 3 dell'articolo 43 le parole <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 42, comma 4>>;

h) il comma 5 dell'articolo 52 è abrogato.

Art. 53

(Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge regionale 19/2012)

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 47 bis

(Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)

1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.

2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).>>.