Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021
Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.
Art. 5
(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/2005)
1. All'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;
b) il comma 2 ter è abrogato.
2. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 1, lettera a), si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali l'erogazione non è avvenuta in misura completa.
3. In attuazione del principio di trasparenza, al Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).