Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.>>;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.>>.