Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art. 16
2. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 17
2. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 19
1.
L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.
2. Il Comitato resta in carica cinque anni; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza del termine di cinque anni, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni.
3. La nomina dei componenti del Comitato avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e terziario e le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è nominato il Presidente del Comitato scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), e il suo sostituto, scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j), in caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
6. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto industria e artigianato nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).
7. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto del commercio, turismo e terziario nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j).
8. Il responsabile del procedimento, su proposta del Presidente, sentito il Comitato, nei casi previsti dalle direttive di cui al comma 12, ha facoltà di integrare la composizione del Comitato medesimo, individuando tra i componenti esperti di cui al comma 5 uno o più relatori con il compito di valutare preventivamente i progetti al fine dell'espressione del successivo parere da parte del Comitato.
9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Presidente, sentito il Comitato, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 5 per fornire consulenza tecnica nel corso di accertamenti in loco da parte degli uffici competenti, nei casi di precontenzioso e contenzioso e in relazione a specifiche problematiche emerse nell'esame del progetto. L'individuazione viene confermata da parte del responsabile del procedimento.
10. Per la validità delle riunioni del Comitato, anche nella composizione integrata di cui al comma 8, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
12. Sulla base delle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato.
14. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è dovuto inoltre il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

3. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale, può esprimere pareri, oltre che nelle materie indicate al comma 1 del medesimo articolo 15, anche in ordine agli altri interventi di sostegno ai comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario.
4. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 10.1.1.1161 con riferimento al capitolo 718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 20
1.
Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole <<dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico),>> sono inserite le seguenti: <<e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali),>>.