Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
Art. 1
1. All'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3
2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 8, commi 22 e 22.1, della legge regionale 1/2003, come prevista dal comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1009 con riferimento al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 4
1. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 7
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dall'1 gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l'anno 2015 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, conservano validità le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.
3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.