Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivitā produttive e di risorse agricole e forestali.
Art. 7
2. In sede di prima applicazione dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dall'1 gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l'anno 2015 con le modalitā di cui all' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 1, conservano validitā le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.
3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo giā destinate a valere sull'unitā di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.