2.
La disposizione di cui all'
articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005
, come sostituito dal comma 1, lettera a), si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali l'erogazione non č avvenuta in misura completa.
3.
In attuazione del principio di trasparenza, al Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della
legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitā nella pubblica amministrazione).