Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.
Art. 41
1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla legge regionale 2/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare agli enti pubblici per tale finalità i contributi già concessi agli stessi a valere sull'articolo 161 della legge medesima.
2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi e gli enti pubblici sono tenuti a garantirne la destinazione turistica per il periodo corrispondente ai vincoli originariamente fissati e a comunicare annualmente il rispetto di tale finalità alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.