Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivitā produttive e di risorse agricole e forestali.
Art. 3
2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 8, commi 22 e 22.1, della legge regionale 1/2003, come prevista dal comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse all'uopo giā destinate a valere sull'unitā di bilancio 1.1.1.1009 con riferimento al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.