Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivitā produttive e di risorse agricole e forestali.
Art. 17
2. Per le finalitā di cui all'articolo 22 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, č autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unitā di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.