Art. 9
(Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - disposizioni in materia di appalti pubblici)
1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR 2014-2020, si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
2. Le stazioni appaltanti di cui all'
articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nell'attuazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020, sono tenute a comunicare e restituire le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere.