<<Art. 47 bis
(Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)
1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia giā un impianto privato funzionante e a uso pubblico.
2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore della
legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivitā produttive e di risorse agricole e forestali).>>.