Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

CAPO II

DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 24

(Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali)

1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.

Art. 25

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.

2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

(1)(3)(8)(13)

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro è previsto un collegio composto da tre componenti.

(2)(4)(9)(14)

3 bis. Le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli possono avvalersi dell’organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.

(10)(15)

3 ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.

(16)

4.

( ABROGATO )

(11)

4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio.

(5)

4 ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3.

(6)(12)

5.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 9/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 9/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017

Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017

Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017

Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017

Comma 5 abrogato da art. 10, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017

Parole soppresse al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

10  Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

11  Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

12  Comma 4 ter sostituito da art. 10, comma 31, L. R. 13/2019

13  Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

14  Parole sostituite al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

15  Parole sostituite al comma 3 bis da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

16  Comma 3 ter aggiunto da art. 55, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021

Art. 26

(Elenco regionale dei revisori)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.

(4)(6)

3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali e al numero di anni d’iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

(1)(2)(5)

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.

(3)

5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 33/2015

Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016

Comma 4 sostituito da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 15/2020

Art. 27

(Scelta dei revisori e durata dell'incarico)

(10)

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.

2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

(13)

2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.

(14)

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

(4)

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

(8)(12)

4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.

(15)

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.

(1)

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati ai sensi dei commi 4 e 4.1 e gli conferisce l’incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.

(5)(9)(18)(19)

6.

( ABROGATO )

(6)

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

(7)

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.

(16)

9. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

(11)(17)

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

(2)

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 267/2000, ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

(3)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 24/2016

Comma 9 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017

Comma 9 ter aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017

Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 6 abrogato da art. 9, comma 7, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 33, lettera a), L. R. 13/2019

Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 33, lettera b), L. R. 13/2019

10  Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 9/2020

11  Integrata la disciplina del comma 9 da art. 9, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

12  Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

13  Comma 2 sostituito da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

14  Comma 2 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

15  Comma 4 .1 aggiunto da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

16  Comma 8 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021

17  Parole sostituite al comma 9 da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021

18  Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021

19  Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021

Art. 27 bis

(Limiti all'affidamento di incarichi)

(1)

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale. Il revisore non esperto può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.

(2)(4)(6)(11)

1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.

(7)

1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 bis e 3 ter.

(3)(5)(8)(9)(10)

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 24/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 9/2019

Comma 1 sostituito da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Comma 1 bis sostituito da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al comma 1 da art. 56, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021

Comma 1 .1 aggiunto da art. 56, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021

Lettera a) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021

Lettera b) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021

10  Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 bis da art. 9, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 13/2021

11  Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 6/2023

Art. 28

(Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)

1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indicatori di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione di cui all' articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.

(1)(2)

2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indicatori, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.

(3)

3. Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:

a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;

b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.

4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli indicatori del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.

(4)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023

Art. 29

(Compenso dei revisori)

(3)(4)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:

a) della tipologia di ente;

b) della classe demografica di appartenenza;

c) di specifici indicatori economico-finanziari;

d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;

e)

( ABROGATA )

(1)(2)

1 bis.

( ABROGATO )

(5)(6)

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 14, lettera a), L. R. 31/2017

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 14, lettera b), L. R. 31/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44, L. R. 45/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 9/2019

Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.