Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

CAPO II

LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8

(La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.

2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.

3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie.

4. L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:

a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;

c) trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;

d) trasferimenti erariali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997;

e) trasferimenti dell'Unione europea;

f) altre entrate.

5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.

(1)(2)(4)

5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

(3)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 24/2016

Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 44/2017

Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 44/2017

Comma 5 bis interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018

Art. 9

(Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)

1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina:

a) tributi propri spettanti agli enti locali;

b) compartecipazioni a tributi regionali spettanti agli enti locali;

c) addizionali sulle basi imponibili dei tributi regionali spettanti agli enti locali;

d) criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, rimettendone agli stessi la disciplina, nel caso in cui il gettito relativo agli stessi spetti alla Regione, ai sensi dell'articolo 51, commi secondo e terzo, dello Statuto speciale.

3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

4. La legge di cui al comma 1:

a) prevede a quali condizioni sia possibile, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote e tariffe valevoli per l'anno stesso, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

b) prevede strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto e di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributi.

5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.

Art. 10

(Imposte locali di carattere speciale)

(3)(7)(12)(14)

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 situate sul proprio territorio.

(4)(5)(8)

4.

( ABROGATO )

(9)

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all' articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 , da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

(6)

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.

(10)

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.

(11)

8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(13)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 20/2015

Comma 3 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 20/2015

Articolo sostituito da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Vedi anche quanto disposto dall'art. 94, comma 3, L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 44/2017

Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 14, L. R. 44/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 12/2018

Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019

Comma 4 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019

10  Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 13/2019

11  Parole soppresse al comma 8 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 13/2019

12  Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L. R. 9/2020

13  Comma 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 6/2021

14  Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 25, L. R. 16/2021