Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

(L'autonomia finanziaria degli enti locali)

1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.

2. Le Province, fino al loro superamento, dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti.

3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle competenze alle stesse attribuite.

4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6

(Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)

1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

2. La Regione, in attuazione della previsione di cui al comma 1, definisce il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali funzionale a:

1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovracomunali che garantiscano economie di scala e di raggio di azione e favoriscano una ottimale erogazione di servizi;

2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l'attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali in osservanza del principio di cui all'articolo 2, comma 3;

3) sostenere la fusione dei Comuni.

3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.

4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)(2)(10)(11)(12)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 34/2015

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 37/2017

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 44/2017

Comma 6 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 44/2017

Comma 6 ter aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 44/2017

Vedi la disciplina transitoria del comma 6 bis, stabilita da art. 9, comma 14, L. R. 44/2017

Vedi la disciplina transitoria del comma 6 ter, stabilita da art. 9, comma 14, L. R. 44/2017

Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.

Comma 6 ter abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.

10  Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 31/2018

11  Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 9/2020

12  Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.