Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TITOLO II

SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

(L'autonomia finanziaria degli enti locali)

1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.

2. Le Province, fino al loro superamento, dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti.

3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle competenze alle stesse attribuite.

4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6

(Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)

1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

2. La Regione, in attuazione della previsione di cui al comma 1, definisce il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali funzionale a:

1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovracomunali che garantiscano economie di scala e di raggio di azione e favoriscano una ottimale erogazione di servizi;

2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l'attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali in osservanza del principio di cui all'articolo 2, comma 3;

3) sostenere la fusione dei Comuni.

3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.

4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)(2)(10)(11)(12)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 34/2015

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 37/2017

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 44/2017

Comma 6 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 44/2017

Comma 6 ter aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 44/2017

Vedi la disciplina transitoria del comma 6 bis, stabilita da art. 9, comma 14, L. R. 44/2017

Vedi la disciplina transitoria del comma 6 ter, stabilita da art. 9, comma 14, L. R. 44/2017

Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.

Comma 6 ter abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.

10  Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 31/2018

11  Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 9/2020

12  Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

CAPO II

LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8

(La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.

2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.

3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie.

4. L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:

a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;

c) trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;

d) trasferimenti erariali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997;

e) trasferimenti dell'Unione europea;

f) altre entrate.

5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.

(1)(2)(4)

5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

(3)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 24/2016

Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 44/2017

Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 44/2017

Comma 5 bis interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018

Art. 9

(Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)

1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina:

a) tributi propri spettanti agli enti locali;

b) compartecipazioni a tributi regionali spettanti agli enti locali;

c) addizionali sulle basi imponibili dei tributi regionali spettanti agli enti locali;

d) criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, rimettendone agli stessi la disciplina, nel caso in cui il gettito relativo agli stessi spetti alla Regione, ai sensi dell'articolo 51, commi secondo e terzo, dello Statuto speciale.

3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

4. La legge di cui al comma 1:

a) prevede a quali condizioni sia possibile, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote e tariffe valevoli per l'anno stesso, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

b) prevede strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto e di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributi.

5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.

Art. 10

(Imposte locali di carattere speciale)

(3)(7)(12)(14)

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 situate sul proprio territorio.

(4)(5)(8)

4.

( ABROGATO )

(9)

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all' articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 , da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

(6)

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.

(10)

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.

(11)

8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(13)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 20/2015

Comma 3 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 20/2015

Articolo sostituito da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Vedi anche quanto disposto dall'art. 94, comma 3, L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 44/2017

Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 14, L. R. 44/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 12/2018

Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019

Comma 4 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019

10  Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 13/2019

11  Parole soppresse al comma 8 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 13/2019

12  Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L. R. 9/2020

13  Comma 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 6/2021

14  Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 25, L. R. 16/2021

CAPO III

IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI

Art. 11

(Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per:

a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;

b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;

c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;

d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione del bilancio partecipativo;

e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.

Art. 12

(Finanziamento di funzioni trasferite o delegate)

1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano le risorse del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.

Art. 13

(Risorse finanziarie a favore degli enti locali)

1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.

(3)

2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.

3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.

3 bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 26/2014.

(1)

4.

( ABROGATO )

(2)(4)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 44/2017

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 82, L. R. 45/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 31/2018

Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 14

(Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.

(4)

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.

4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;

c) gli interventi da realizzare;

d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.

7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.

9. Per le spese d'investimento è istituito:

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d’ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio;

b)

( ABROGATA )

(2)(3)(12)(13)(15)(21)(25)

9 bis.

( ABROGATO )

(1)(26)

9 ter.

( ABROGATO )

(5)(6)(19)

10.

( ABROGATO )

(16)(22)

10 bis.

( ABROGATO )

(17)(23)

10 ter.

( ABROGATO )

(18)(24)

11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.

(7)(8)(9)(10)(11)(14)(20)

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

Note:

Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. R. 25/2016

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017

Comma 9 ter aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 44/2017

Vedi la disciplina transitoria del comma 9 ter, stabilita da art. 9, comma 17, L. R. 44/2017

Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017

Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017

Integrata la disciplina del comma 12 da art. 10, comma 28, L. R. 20/2018

10  Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018

11  Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018

12  Integrata la disciplina della lettera a) del comma 9 da art. 10, comma 33, L. R. 20/2018

13  Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 9, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

14  Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

15  Lettera b) del comma 9 sostituita da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018

16  Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018

17  Comma 10 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018

18  Comma 10 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018

19  Comma 9 ter abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

20  Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

21  Lettera b) del comma 9 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

22  Comma 10 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

23  Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

24  Comma 10 ter abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

25  Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 28, comma 1, L. R. 8/2022

26  Comma 9 bis abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023

Art. 15

(Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)

1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è determinato:

a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo;

b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge:

1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali;

2) per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a).

3. Le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio ed eventualmente rideterminate ogni tre anni.

Art. 16

( ABROGATO )

(3)(5)(13)

Note:

Comma 8 sostituito da art. 17, comma 6, lettera a), L. R. 26/2015

Parole sostituite al comma 16 da art. 17, comma 6, lettera b), L. R. 26/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 75, L. R. 34/2015

Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 23, L. R. 14/2016

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 24, L. R. 14/2016

Comma 16 interpretato da art. 9, comma 25, L. R. 14/2016

Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 14/2016

Comma 16 bis aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016

Comma 16 ter aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016

10  Comma 11 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016

11  Comma 14 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016

12  Comma 16 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016

13  Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 16 bis

(Rivalutazione Istat della spesa ammissibile)

(1)

1. Nei casi in cui, a causa del lungo periodo trascorso dal momento della progettazione dell'opera per la quale gli incentivi sono stati già concessi, l'Ente beneficiario chieda un aggiornamento della spesa prevista per l'intervento, sulla quale commisurare il contributo convertito ai sensi dell'articolo 16, alla spesa ammissibile può essere applicata la rivalutazione monetaria in base agli indici I.S.T.A.T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nei limiti della disponibilità derivante dalla somma delle annualità concesse.

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 33/2015

Art. 16 ter

(Conversione degli incentivi pluriennali)

(1)

1. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, anche per la realizzazione di opere diverse da quella per la quale gli incentivi sono stati concessi, qualora l'opera iniziale non sia più prioritaria rispetto a esigenze sopravvenute, a condizione che l'importo della spesa ammissibile per le opere diverse non superi l'importo della spesa ammissibile dell'opera originaria.

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 33/2015

Art. 17

(Erogazione del fondo ordinario e di perequazione)

(2)

1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.

(1)(3)

2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare l'erogazione di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali.

Note:

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 9/2017

Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 sostituito da art. 9, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.