Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 43

(Norme per i Comuni risultanti da fusione)

1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.

2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.

3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.

6. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).