﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 17 luglio 2015

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune o della Provincia deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016</p></p></body></html>