Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 34

(Unitarietà del sistema di finanza pubblica)

1. Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali:

a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;

b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;

c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;

d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.

(1)

2. La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.

3.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.