Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 33

(Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)

1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

1 bis. Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000 , con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.

(1)(2)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 57, comma 1, L. R. 6/2021