Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 15

(Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)

1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è determinato:

a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo;

b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge:

1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali;

2) per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a).

3. Le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio ed eventualmente rideterminate ogni tre anni.