Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
CAPO I
 REGIME TRANSITORIO
Art. 45
 (Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.
3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.
4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.
5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 33/2015
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 10/2016
3 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 42, L. R. 20/2018
Art. 46
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera d), L. R. 33/2015
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera e), L. R. 33/2015
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera f), L. R. 33/2015
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 8, lettera g), L. R. 33/2015
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
7 Parole soppresse al comma 7 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016
8 Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 10/2016
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
11 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
Art. 47
 (Norma transitoria in materia di entrate delle Province)
1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.
3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.
5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.
6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera h), L. R. 33/2015
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016
3 Articolo abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020
Art. 49
 (Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)
1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, per l'esercizio 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 22, il triennio cui fare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.
3. Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge regionale, nonché dell'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.
Art. 51
 (Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)
1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.
4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
 (Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)
1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 45, L. R. 20/2018
Art. 54
1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 47, comma 1, L. R. 10/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 48, comma 2, L. R. 10/2016
3 Comma 1 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016
4 Comma 2 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016