Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
TITOLO IV
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
CAPO I
 SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI LOCALI
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI
Art. 40
 (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)
2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016
CAPO III
 LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 41
 (Indennità degli amministratori locali)
1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 4/2019
2 Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3 Parole aggiunte alla lettera h) del comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
Art. 42
 (Divieto di cumulo)
1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.
2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 10, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE
Art. 43
 (Norme per i Comuni risultanti da fusione)
1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.
2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.
3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.