Art. 19
(Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)
1.
Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3 Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 20
1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 14, lettera a), L. R. 33/2015
4 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 14, lettera b), L. R. 33/2015
5 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 14, lettera c), L. R. 33/2015
6 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 14, lettera d), L. R. 33/2015
7 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 14, lettera e), L. R. 33/2015
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 14, lettera f), L. R. 33/2015
9 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 14, lettera g), L. R. 33/2015
10 Comma 9 sostituito da art. 6, comma 14, lettera h), L. R. 33/2015
11 Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 14, lettera i), L. R. 33/2015
12 Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 14, lettera j), L. R. 33/2015
13 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 14, lettera k), L. R. 33/2015
14 Parole sostituite al comma 12 da art. 6, comma 14, lettera l), L. R. 33/2015
15 Parole soppresse al comma 13 da art. 6, comma 14, lettera m), L. R. 33/2015
16 Comma 14 abrogato da art. 6, comma 14, lettera n), L. R. 33/2015
17 Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 14, lettera o), L. R. 33/2015
18 Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
19 Parole sostituite al comma 15 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
20 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 19, L. R. 14/2016
21 Comma 11 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 14/2016
22 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 9, comma 21, L. R. 14/2016
23 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 27, L. R. 14/2016
24 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 31, L. R. 14/2016
25 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 32, L. R. 14/2016
26 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
27 Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
28 Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
29 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 31/2017
30 Lettera a) del comma 10 sostituita da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 31/2017
31 Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 31/2017
32 Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 10, lettera d), L. R. 31/2017
33 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 15, L. R. 31/2017
34 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 16, L. R. 31/2017
35 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 19, L. R. 44/2017
36 Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 10, comma 27, L. R. 20/2018
37 Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 50, L. R. 20/2018
38 Parole soppresse alla lettera c) del comma 6 da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 15, L. R. 13/2019
42 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 9/2020
43 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
44 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 21
(Sostenibilità del debito)
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'
articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 15, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 14/2016
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 12/2018
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 12/2018
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 9/2020
6 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22
(Sostenibilità della spesa di personale)
1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'
articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.
5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.
6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.
9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2016
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 7, L. R. 20/2016
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 10, L. R. 24/2016
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2018
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 6, L. R. 9/2020
11 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22 bis
(Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)
1. Per la verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22 e per l'acquisizione di elementi utili al Sistema regionale integrato sono previsti monitoraggi sui dati relativi ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione. Possono essere altresì effettuati monitoraggi infrannuali.
2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione inviati dagli enti locali alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 l'ufficio regionale competente si avvale, oltre che dei dati inviati alla BDAP, anche di ulteriori informazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare alla Banca dati regionale, utilizzando specifica modulistica, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Per gli eventuali monitoraggi infrannuali i termini per l'invio dei dati sono stabiliti di volta in volta dall'ufficio regionale competente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Comma 1 sostituito da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3 Comma 5 sostituito da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 22 ter
(Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento)
1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'articolo 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 21, comma 1.
2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 22, comma 1.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.