Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
Art. 19
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3 Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 20
1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 14, lettera a), L. R. 33/2015
4 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 14, lettera b), L. R. 33/2015
5 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 14, lettera c), L. R. 33/2015
6 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 14, lettera d), L. R. 33/2015
7 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 14, lettera e), L. R. 33/2015
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 14, lettera f), L. R. 33/2015
9 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 14, lettera g), L. R. 33/2015
10 Comma 9 sostituito da art. 6, comma 14, lettera h), L. R. 33/2015
11 Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 14, lettera i), L. R. 33/2015
12 Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 14, lettera j), L. R. 33/2015
13 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 14, lettera k), L. R. 33/2015
14 Parole sostituite al comma 12 da art. 6, comma 14, lettera l), L. R. 33/2015
15 Parole soppresse al comma 13 da art. 6, comma 14, lettera m), L. R. 33/2015
16 Comma 14 abrogato da art. 6, comma 14, lettera n), L. R. 33/2015
17 Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 14, lettera o), L. R. 33/2015
18 Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
19 Parole sostituite al comma 15 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
20 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 19, L. R. 14/2016
21 Comma 11 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 14/2016
22 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 9, comma 21, L. R. 14/2016
23 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 27, L. R. 14/2016
24 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 31, L. R. 14/2016
25 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 32, L. R. 14/2016
26 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
27 Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
28 Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
29 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 31/2017
30 Lettera a) del comma 10 sostituita da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 31/2017
31 Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 31/2017
32 Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 10, lettera d), L. R. 31/2017
33 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 15, L. R. 31/2017
34 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 16, L. R. 31/2017
35 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 19, L. R. 44/2017
36 Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 10, comma 27, L. R. 20/2018
37 Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 50, L. R. 20/2018
38 Parole soppresse alla lettera c) del comma 6 da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 15, L. R. 13/2019
42 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 9/2020
43 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
44 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 21
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 15, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 14/2016
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 12/2018
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 12/2018
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 9/2020
6 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22
1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.
5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.
6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.
9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2016
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 7, L. R. 20/2016
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 10, L. R. 24/2016
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2018
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 6, L. R. 9/2020
11 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22 bis
2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Comma 1 sostituito da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3 Comma 5 sostituito da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.