Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
CAPO III
 IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI
Art. 13
 (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 44/2017
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 82, L. R. 45/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 31/2018
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 14
 (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. R. 25/2016
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
5 Comma 9 ter aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 9 ter, stabilita da art. 9, comma 17, L. R. 44/2017
7 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
8 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
9 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 10, comma 28, L. R. 20/2018
10 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
11 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
12 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 9 da art. 10, comma 33, L. R. 20/2018
13 Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 9, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Lettera b) del comma 9 sostituita da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
16 Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018
17 Comma 10 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
18 Comma 10 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
19 Comma 9 ter abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
20 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21 Lettera b) del comma 9 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
22 Comma 10 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
23 Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
24 Comma 10 ter abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
25 Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 28, comma 1, L. R. 8/2022
26 Comma 9 bis abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 8 sostituito da art. 17, comma 6, lettera a), L. R. 26/2015
2 Parole sostituite al comma 16 da art. 17, comma 6, lettera b), L. R. 26/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 75, L. R. 34/2015
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 23, L. R. 14/2016
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 24, L. R. 14/2016
6 Comma 16 interpretato da art. 9, comma 25, L. R. 14/2016
7 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 14/2016
8 Comma 16 bis aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
9 Comma 16 ter aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
10 Comma 11 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
11 Comma 14 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
12 Comma 16 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
13 Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.