Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
CAPO II
 LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 8
 (La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)
1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.
2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.
5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 44/2017
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 44/2017
4 Comma 5 bis interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018
Art. 9
 (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)
1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.
3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.
Art. 10
1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.
2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.
8. I Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 20/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 20/2015
3 Articolo sostituito da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 94, comma 3, L. R. 21/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 44/2017
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 14, L. R. 44/2017
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 12/2018
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
9 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 13/2019
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 13/2019
12 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L. R. 9/2020
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 6/2021
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 25, L. R. 16/2021
15 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 2, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
16 Parole soppresse al comma 3 da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
17 Parole sostituite al comma 5 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025
18 Parole soppresse al comma 5 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025
19 Comma 6 sostituito da art. 145, comma 1, lettera c), L. R. 17/2025
20 Comma 6 bis abrogato da art. 145, comma 1, lettera d), L. R. 17/2025
21 Comma 7 abrogato da art. 145, comma 1, lettera e), L. R. 17/2025
22 Parole sostituite al comma 8 da art. 145, comma 1, lettera f), L. R. 17/2025
23 Parole soppresse al comma 8 bis da art. 145, comma 1, lettera g), L. R. 17/2025