Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
TITOLO II
 SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
 (Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)
1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.
4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 34/2015
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 37/2017
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 44/2017
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 44/2017
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6 bis, stabilita da art. 9, comma 14, L. R. 44/2017
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 6 ter, stabilita da art. 9, comma 14, L. R. 44/2017
8 Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
9 Comma 6 ter abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
10 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 31/2018
11 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 9/2020
12 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 8
 (La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)
1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.
2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.
5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 44/2017
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 44/2017
4 Comma 5 bis interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018
Art. 9
 (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)
1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.
3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.
Art. 10
1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.
2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.
6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.
7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.
8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.
8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 20/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 20/2015
3 Articolo sostituito da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 94, comma 3, L. R. 21/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 44/2017
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 14, L. R. 44/2017
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 12/2018
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
9 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 13/2019
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 13/2019
12 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L. R. 9/2020
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 6/2021
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 25, L. R. 16/2021
CAPO III
 IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI
Art. 13
 (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 44/2017
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 82, L. R. 45/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 31/2018
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 14
 (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. R. 25/2016
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
5 Comma 9 ter aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 9 ter, stabilita da art. 9, comma 17, L. R. 44/2017
7 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
8 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
9 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 10, comma 28, L. R. 20/2018
10 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
11 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
12 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 9 da art. 10, comma 33, L. R. 20/2018
13 Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 9, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Lettera b) del comma 9 sostituita da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
16 Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018
17 Comma 10 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
18 Comma 10 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
19 Comma 9 ter abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
20 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21 Lettera b) del comma 9 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
22 Comma 10 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
23 Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
24 Comma 10 ter abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
25 Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 28, comma 1, L. R. 8/2022
26 Comma 9 bis abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 8 sostituito da art. 17, comma 6, lettera a), L. R. 26/2015
2 Parole sostituite al comma 16 da art. 17, comma 6, lettera b), L. R. 26/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 75, L. R. 34/2015
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 23, L. R. 14/2016
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 24, L. R. 14/2016
6 Comma 16 interpretato da art. 9, comma 25, L. R. 14/2016
7 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 14/2016
8 Comma 16 bis aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
9 Comma 16 ter aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
10 Comma 11 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
11 Comma 14 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
12 Comma 16 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
13 Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.