Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
TITOLO I
 (PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE)
Art. 2
 (Principi)
3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la competitività del territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato.
5. L'attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 2, L. R. 19/2019
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 19/2019
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.