Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 9
 (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)
1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.
3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.