Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2026

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchč modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 8
 (La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitivitā dei territori)
1. Gli enti locali hanno potestā impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.
2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 44/2017
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 44/2017
4 Comma 5 bis interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018
5 Comma 3 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 7/2026
6 Comma 5 bis abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 7/2026
7 Comma 5 ter abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 7/2026