Art. 64
1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di applicazione, fornito dalla struttura regionale deputata alla gestione dei dati statistici.
2.
Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:
a) per il Comune risultante da fusione, la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni fusionisti;
b) per le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli previste dalla
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni appartenenti alle rispettive Comunità.
3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.