Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 6
 (Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)
1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.
4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.