Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchč modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 54
1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali gią approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 47, comma 1, L. R. 10/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 48, comma 2, L. R. 10/2016
3 Comma 1 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016
4 Comma 2 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016