Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 53
 (Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)
1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 45, L. R. 20/2018