Art. 53
(Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)
1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.
1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 2, i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti possono deliberare di sostituire l'indennità di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni, con una indennità di funzione, a condizione che la spesa annuale sia inferiore alla spesa media annuale sostenuta per le medesime indennità di presenza nel triennio 2015/2017. Con deliberazione consiliare devono essere altreś previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
2. Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della
legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'
articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 45, L. R. 20/2018